Il professionista dipendente pubblico può esercitare attività libero-professionale solo se conforme alle normative vigenti (art. 53 D.lgs. 165/2001, L. 662/1996, CCNL comparto sanità), e nel pieno rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e deontologici previsti per i liberi professionisti.

L’emendamento al DDL Prestazioni sanitarie, attualmente in vigore fino al 31/12/2025 e in approvazione all’esame del Senato per la proroga, da la possibilità per gli esercenti le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale di esercitare la libera professione al di fuori dell’orario di servizio. La libera professione dimostra infatti, una volta di più, che il Servizio sanitario nazionale è sorretto da professionisti che lavorano oltre il loro normale orario contrattuale.

In seguito sono elencate le normative significative:

Premessa

Nel nostro ordinamento il dovere di esclusività, essendo previsto a livello costituzionale può essere regolato solo dal legislatore (Parlamento).

Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. La funzione legislativa viene esercitata collettivamente da entrambe le Camere, il che significa che un progetto di legge deve essere approvato nello stesso identico testo da entrambe per diventare legge.

Il vincolo di esclusività

Normative a supporto

Articolo 98 della Costituzione Italiana

  • «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».

Legge 30 dicembre 1991 n. 412

  • “Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il SSN.”

D. Lgs 165/2001

  • Art. 53, comma 1: richiama espressamente il principio generale in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi di cui all’art. 60 del DPR 10/1/1957 n. 3: «l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro».
  • Art. 53, comma 2: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati».

Il tema autorizzativo

Normative a supporto

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

  • Art. 5: Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio.

Decreto Legislativo n. 165/2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

  • Art. 53, comma 10 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi): l’autorizzazione deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici e privati, che intendono conferire l’incarico; può essere richiesta dal dipendente interessato.

L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Conflitto di interessi

Normativa a supporto

D. Lgs 165/2001

  • Art. 53, comma 7: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi».

Deroga 1, prevista per contratto a tempo parziale

Normativa a supporto

D. Lgs 165/2001

  • Art. 53, comma 1: «Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità (…) salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Deroga 2, previste da una normativa

Normativa a supporto

D. Lgs 165/2001

  • Art. 53, comma 2: le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative.

Deroga 3, prevista per aspettativa senza retribuzione

Normativa a supporto

D. Lgs 165/2001

  • Art. 23-bis: Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato. «I dipendenti delle pubbliche amministrazioni (…) sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale».

Deroga al divieto di cumulo impiego

Normative a supporto

D.L. n. 41/2021, Decreto Sostegni, Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

  • Art. 20, comma 2: al personale del SSN appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell’orario di servizio, non si applicano le incompatibilità, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività vaccinale stessa.

D.L. n. 127/2021, Green Pass, Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

  • Art. 3, comma 1: fino al termine dello stato di emergenza (…) agli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991, n. 412, e all’articolo 53 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165.

D.L. n. 198/2022, Decreto Milleproroghe, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

  • I termini della precedente deroga vengono modificati: “fino al termine dello stato di emergenza” diventa “fino al 31 dicembre 2023”, le parole “quattro ore” sono sostituite da “otto ore”.

Il DL 34/2023, Decreto Bollette

Art. 13: Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

  • Comma 1: «Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato».

D.L. 200/2025, Decreto Milleproroghe 2026

  • Fino al 31 dicembre 2027 la deroga al vincolo di esclusività per le professioni sanitarie dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
  • La misura, introdotta con carattere straordinario e temporaneo, consente ai professionisti sanitari con rapporto di lavoro a tempo pieno presso enti pubblici di svolgere, in via eccezionale, anche attività libero-professionale, a condizione che vengano rispettati precisi requisiti normativi e organizzativi.

La proroga conferma la possibilità di esercitare attività libero-professionale anche per i dipendenti pubblici, purché:

  • venga richiesta e ottenuta una preventiva autorizzazione (nulla osta) da parte dell’Azienda o Ente di appartenenza;
  • siano rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;
  • l’attività libero-professionale risulti compatibile con l’orario di servizio, senza interferire con i turni e con il regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
  • siano garantiti il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e la piena tutela del servizio pubblico.

In conclusione

Nel nostro ordinamento il dovere di esclusività, essendo previsto a livello costituzionale può essere regolato solo dal legislatore che in Italia è rappresentato dal parlamento, che esercita la funzione legislativa attraverso la camera dei deputati e il senato della repubblica, i quali devono approvare lo stesso testo per far diventare una proposta legge. Per eliminare il vincolo di esclusività, bisognerebbe operare una modifica:

Quindi è più corretto parlare di «deroga al cumulo di impieghi»

Conferenza Stato Regioni

“Documento sull’applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità”, redatto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il documento ha l’obiettivo di chiarire e rendere omogenea l’applicazione delle norme sulle prestazioni aggiuntive esercitabili dagli operatori sanitari, alla luce delle modifiche normative intervenute fino a luglio 2023.

Il riferimento centrale è l’articolo 3-quater del D.L. 127/2021, modificato da successivi provvedimenti fino alla L. 56/2023. Le modifiche principali sono:

  • estensione della deroga alle incompatibilità fino al 31 dicembre 2025;
  • eliminazione del limite orario (prima 4, poi 8 ore settimanali) per le attività extra officio;
  • obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell’ente di appartenenza;
  • monitoraggio biennale da parte del Ministero della Salute.

Attività consentite

Dal documento emerge che:

  • gli operatori delle professioni sanitarie (esclusa la dirigenza) possono esercitare, fuori dall’orario di servizio, attività sanitarie per cui sono abilitati, anche con:
    • strutture pubbliche (diverse dall’ente di appartenenza);
    • strutture private (anche accreditate);
    • utenti privati (libera professione);
  • non è consentita attività intra moenia (dentro l’ente di appartenenza) senza specifica previsione legislativa;
  • sono vietate le attività che comportano conflitto di interessi con l’ente datore di lavoro.

Condizioni e limiti per l’autorizzazione

L’autorizzazione è obbligatoria e subordinata a:

  • compatibilità con le esigenze organizzative del SSN (orari, turni, ecc.);
  • rispetto dell’orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003 e CCNL) e del naturale recupero biologico;
  • non pregiudizio allo smaltimento delle liste di attesa.

Inoltre:

  • non sono autorizzabili attività svolte in assenza per malattia, ferie, congedi;
  • il dipendente deve presentare dichiarazioni periodiche sul rispetto dell’orario;
  • la mancata disponibilità alle prestazioni aggiuntive può comportare revoca dell’autorizzazione;
  • le aziende devono adottare un regolamento interno che stabilisca i criteri e la procedura.

Casi particolari

  • Non autorizzabile l’attività per i dipendenti con contratto part-time superiore al 50% (salvo deroghe).
  • Incompatibilità presunta per incarichi presso strutture private con contratti attivi con l’azienda del dipendente.
  • Gli incarichi devono essere comunicati alla Funzione Pubblica secondo l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Il documento mira a garantire coerenza interpretativa tra enti e regioni su una normativa poco chiara, salvaguardando da un lato la flessibilità operativa per i professionisti sanitari, e dall’altro l’efficienza del sistema sanitario pubblico, soprattutto nel contesto post-pandemico.

Riassumendo

  • Il dipendente pubblico ha l’obbligo di rapporto esclusivo (art. 98 della Costituzione).
  • È possibile derogare al vincolo di esclusività:
    • se è previsto da una norma (D. Lgs 165/2001, art. 53, comma 2);
    • se è autorizzato (D. Lgs 165/2001, art. 53, comma 2);
    • se si è in aspettativa senza assegni (D. Lgs 165/2001, art. 23-bis);
    • se si è in part time al 50% del tempo pieno (L. 662/1996, art. 1, comma 56).
  • Per eliminare il vincolo di esclusività, bisognerebbe operare una modifica all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Quindi è più corretto parlare di «deroga al cumulo di impieghi»

  • La norma attuale:
    • prevede la possibilità di esercizio in deroga al cumulo di impieghi;
    • inserisce un criterio limite (il 31/12/2027);
    • toglie il criterio limite delle ore (più o meno…);
    • inserisce il criterio del monitoraggio ministeriale.
  • L’autorizzazione:
    • è un requisito necessario;
    • segue delle indicazioni specifiche in ordine ai principi di incompatibilità e conflitto di interessi.
  • Possono essere autorizzate solo attività riferibili a professioni sanitarie per le quali il lavoratore possieda l’abilitazione all’esercizio, anche se inquadrato in un diverso profilo amministrativo.
  • Il dipendente è inoltre tenuto a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva periodica, ai sensi del DPR 445/2000, in cui attesta il rispetto delle condizioni autorizzative.

Ruolo dell’Ordine: richiesta di deroga

Le aziende possono adottare apposite procedure interne per regolamentare le attività extraistituzionali. In caso di assenza di una apposita procedura l’infermiere può richiedere la deroga al cumulo impiego producendo un’autodichiarazione all’ufficio competente. Eventuali criticità, mancanze di pareri o divieti di cumulo impieghi da parte dell’azienda di appartenenza è possibile notificarle a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..