Lo scopo principale dei contenuti di quest’area è definire in modo chiaro e operativo le responsabilità, le modalità organizzative e i comportamenti da adottare per garantire che le specifiche contrattuali espresse dal cliente/committente siano pienamente comprese, correttamente valutate e adeguatamente soddisfatte. La capacità di interpretare, negoziare e formalizzare in modo preciso le esigenze del cliente rappresenta una delle principali competenze distintive del professionista sanitario in regime libero-professionale.
GESTIONE DELLE OFFERTE
Nella gestione delle offerte e delle richieste di incarico, il professionista sanitario è chiamato a svolgere un’attenta analisi preliminare, per garantire che ogni proposta sia coerente attarverso:
- L’esame di fattibilità
- La formulazione di un preventivo
- Il principio dell’intuitus personae
- Contratto scritto con allegato consenso informato e al trattamento dei dati personali.
Quando perviene una richiesta urgente di preventivo o intervento, il professionista può decidere autonomamente se procedere o meno con la definizione del contratto, in base alle proprie disponibilità, competenze e priorità.
PUBBLICITÀ SANITARIA
PUBBLICITÀ
Per pubblicità s'intende qualsiasi forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo diretto o indiretto di promuovere le prestazioni professionali in forma singola o associata, qualunque sia la modalità associativa adottabile per l'esercizio della professione. La pubblicità deve essere, in ogni caso, riconoscibile, veritiera e corretta e può avere ad oggetto le specializzazioni professionali, la struttura dello studio ed i compensi richiesti. Si ricorda che, ai sensi della Legge 247/2012, art. 13, comma 5, il professionista è tenuto a “a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
Si intende qualsiasi forma di pubblicità che in qualunque modo, sia idonea ad indurre in errore la generalità dei cittadini, influenzandone il comportamento e le scelte in ordine a costi, caratteristiche, entità e modalità di erogazione delle prestazioni del personale infermieristico.
PUBBLICITÀ COMPARATIVA
Qualsiasi pubblicità che, allo scopo di promuovere i servizi di chi li effettua, li pone a confronto in modo esplicito o implicito con quelli offerti da uno o più soggetti concorrenti.
INFORMAZIONE SANITARIA
Qualsiasi notizia utile e funzionale al cittadino per la scelta libera e consapevole dei professionisti e dei servizi da essi offerti. Le notizie ed informazioni fornite devono essere tali da garantire sempre la tutela della salute individuale e della collettività e non devono avere carattere promozionale e suggestivo.
Nel contesto della libera professione, anche i professionisti del comparto sanità, come gli infermieri, i tecnici sanitari, gli ostetrici e i fisioterapisti, possono avvalersi della pubblicità sanitaria per far conoscere la propria attività ai cittadini, agli utenti e alle strutture sanitarie.
Tuttavia, questa possibilità è vincolata al rispetto di regole precise, non solo giuridiche ma anche deontologiche, pensate per preservare la dignità della professione e tutelare la salute pubblica.
La pubblicità sanitaria, infatti, non può essere intesa come mero strumento di promozione commerciale, bensì come un mezzo di corretta informazione, in linea con i principi di trasparenza, veridicità e rispetto del cittadino.
Informazione Sanitaria
Ogni messaggio pubblicitario o informativo deve contenere alcune informazioni obbligatorie, come:
- il nome e cognome del professionista,
- il titolo professionale e l’Ordine di iscrizione,
- la sede dell’attività o domicilio professionale,
- disponibilità e modalità di prenotazione
- recapiti di contatto, compresa indirizzo email e la Posta Elettronica Certificata (PEC), obbligatoria ai sensi di Legge (DL 185 del 2008, art. 16, comma 7, convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2);
Informazioni accessorie come:
- eventuale mappa stradale,
- eventuali convenzioni stipulate con enti o associazioni.
- numero di Partita IVA,
- l’elenco di eventuali specializzazioni o certificazioni aggiuntive.
Anche i siti web devono rispettare regole specifiche: sulla homepage devono essere chiaramente indicati tutti i dati identificativi e professionali, e il dominio deve essere registrato su server italiani o europei. Inoltre, il professionista deve inviare una autodichiarazione di conformità all’Ordine entro trenta giorni dall’attivazione del sito.
Nel caso di comunicazioni via email, è obbligatorio garantire la riservatezza dei dati personali, in linea con il Regolamento Europeo GDPR. È consigliato, in particolare per comunicazioni ufficiali, l’uso della PEC, che assicura tracciabilità e valore legale delle comunicazioni.
Come deve essere la Pubblicità Sanitaria
La pubblicità sanitaria ammessa deve sempre mantenere uno stile sobrio, rispettoso, corretto e basato su fatti concreti.
È consentito:
- indicare titoli di studio e specializzazioni effettivamente conseguite,
- descrivere le attività professionali svolte che devono essere comprovabili mediante idonea certificazione
- citare eventuali competenze multidisciplinare con le quali si collabora,
- è consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate
È invece vietato:
- è vietata la pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie e informazioni che creino aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che possano procurare timori infondati, con messaggi di natura promozionale o suggestiva, spinte consumistiche o comportamenti inappropriati;
- è vietata la pubblicazione di notizie e informazioni che rivestano i caratteri di pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria;
- è vietata la pubblicazione di notizie e informazioni lesive della dignità e del decoro della professione o comunque eticamente disdicevoli;
- è vietato ospitare spazi pubblicitari a titolo commerciale, con particolare riferimento ad aziende produttrici di farmaci, dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario;
- è vietato ospitare sul sito Intenet, oltre agli spazi pubblicitari appena detti, link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende operanti in campo sanitario
- è vietata in ogni caso la pubblicizzazione o la vendita, sia in forma diretta, che attraverso il sito internet ed i link in esso contenuti, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio resi da soggetti diversi dall’autore della comunicazione pubblicitaria;
Anche nei messaggi diffusi tramite radio, televisione, stampa o social media, il professionista deve mantenere il carattere puramente informativo, senza scadere in promozioni personali o commerciali.
RUOLO DELL’ORDINE: PARERE SULLA PUBBLICITÀ SANITARIA
Gli Ordini devono procedere in via disciplinare, anche su segnalazione della Federazione, nei confronti degli iscritti contravventori con ulteriore obbligo di segnalazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche in funzione di quanto definito dall’art. 48 del Codice Deontologico, in materia di pubblicità sanitaria